Affidamento figli nati fuori dal matrimonio

Come regolare i figli nati da coppie non sposate?

I figli nati da coppie non sposate hanno gli stessi diritti dei figli nati da coppie spostate.

I figli hanno diritto a mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori, dopo la rottura del loro rapporto.

L’affidamento e il mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio viene regolato dall’art. 337 ter c.c. del D.Lgs 154/2013.

I genitori non sposati che al momento della cessazione della loro convivenza decidono di regolare l’affidamento dei figli, devono depositare un ricorso in tribunale, che potrà essere consensuale o giudiziale.
Il ricorso consensuale prevede che i genitori hanno trovato un accordo sul collocamento dei figli, sui diritti di visita e sul loro mantenimento.

Il ricorso giudiziale, quando i genitori non trovano un accordo per regolare l’affidamento ed il mantenimento dei figli, sarà il tribunale a decidere tutte le condizioni al termine di un giudizio ordinario.

 

Cosa si intende per affidamento condiviso?

La distinzione tra affidamento condiviso ed affidamento esclusivo si applica sia per i figli nati fuori dal matrimonio, ma anche per i figli nati in costanza di matrimonio.

L’affidamento condiviso dei figli prevede che entrambi i genitori si occupino della loro cura ed educazione ( diritto alla bigenitorialità).

I genitori devono provvedere all’educazione, alla cura ed al mantenimento dei figli fino a quando non saranno economicamente autosufficienti.

 

Quando si ricorre all’ affidamento esclusivo?

L’affido condiviso è la regola generale, ma ci sono casi in cui un genitore non è in grado di svolgere pienamente il suo ruolo genitoriale, quindi il giudice, nell’interesse del minore, affida il figlio ad uno solo dei genitori, mantenendo il diritto del minore ad un rapporto continuativo anche con l’altro genitore.